Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15386
DDL1314-0005
Progetto di legge Camera n. 1314 - testo presentato - (DDL12-1314)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C1314. TESTIPDL
...C1314.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1314 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Regolarizzazione del soggiorno di cittadini
      extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato).
    1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari,
  presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul
  territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro
  dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o
  che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato
  a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini
  regolarmente residenti in Italia, oppure di aver affettuato
  prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva
  non inferiore a novanta giornate lavorative, devono
  regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso
  gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di
  pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali
  contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno
 
                              Pag. 14
 
  per motivi di lavoro subordinato della durata di due
  anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 28 febbraio 1990, n. 39.  Ai cittadini stranieri
  extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i
  quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un
  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può
  tuttavia essere rilasciato, su richiesta, un permesso di
  soggiorno per lavoro stagionale.
    2.  Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero,
  di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmessa nei tempi
  stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7
  agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed
  alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza
  sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai
  relativi adempimenti.  Se in seguito a tali controlli la
  dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno è
  immediatamente revocato.  La falsa dichiarazione è punita ai
  sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    3.  Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel
  territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della
  presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel
  territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne
  facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o
  dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente
  competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di
  soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di
  un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di
  convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di
  famiglia.
    4.  I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro
  irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le
  violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
  di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul
  soggiorno degli stranieri compiute in relazione
  all'occupazione di lavoratori stranieri e per le
 
                              Pag. 15
 
  quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.  Gli
  stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi
  antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei
  contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale
  e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni
  contributive.  Tali disposizioni si applicano a coloro che
  effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    5.  I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano
  richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo
  non sono punibili per le pregresse violazioni delle
  disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli
  stranieri.  Sono annullati i provvedimenti amministrativi e
  giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali
  violazioni.
    6.  Chiunque, in relazione a cittadini stranieri
  extracomunitari di cui al comma 5 del presente articolo, abbia
  contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di
  ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della
  legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali
  od amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle
  disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
    7.  I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui
  ai commi 1 e 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello
  status  di rifugiato.  Nei loro confronti non si fa luogo
  agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7
  dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
  n. 39.
    8.  Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno
  rilasciato ai sensi del comma 1 del presente articolo non
  sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero
  extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel
  territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
  rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
 
DATA=940926 FASCID=DDL12-1314 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1314 TOTPAG=0015 TOTDOC=0005 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=021 PAGFIN=0015 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=131400 00 FASCIDC=12DDL1314 SORTNAV=0131400 000 00000 ZZDDLC1314 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati