| (Regolarizzazione del soggiorno di cittadini
extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i cittadini stranieri extracomunitari,
presenti alla medesima data ed a qualunque titolo sul
territorio dello Stato, per i quali un datore di lavoro
dichiara la propria disponibilità all'assunzione regolare, o
che dichiarano di effettuare prestazioni di lavoro subordinato
a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini
regolarmente residenti in Italia, oppure di aver affettuato
prestazioni di lavoro subordinato per una durata complessiva
non inferiore a novanta giornate lavorative, devono
regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso
gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di
pubblica sicurezza territorialmente competenti, i quali
contestualmente rilasciano un permesso di soggiorno
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per motivi di lavoro subordinato della durata di due
anni e rinnovabile ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39. Ai cittadini stranieri
extracomunitari che richiedono la regolarizzazione e per i
quali non ricorrono le condizioni per il rilascio di un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, può
tuttavia essere rilasciato, su richiesta, un permesso di
soggiorno per lavoro stagionale.
2. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero,
di cui al comma 1 del presente articolo, è trasmessa nei tempi
stabiliti ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, all'ispettorato provinciale del lavoro ed
alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, che provvedono ai controlli di competenza ed ai
relativi adempimenti. Se in seguito a tali controlli la
dichiarazione risulta falsa il permesso di soggiorno è
immediatamente revocato. La falsa dichiarazione è punita ai
sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Ai cittadini stranieri extracomunitari, presenti nel
territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi diritto ad essere ammessi nel
territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e che ne
facciano richiesta presso gli appositi uffici della questura o
dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente
competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è rilasciato un permesso di
soggiorno per motivi di famiglia ovvero, se sono titolari di
un permesso di soggiorno in corso di validità, è consentito di
convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di
famiglia.
4. I datori di lavoro che denunciano i rapporti di lavoro
irregolari di cui al comma 1 non sono punibili per le
violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto
di lavoro, nonché per le violazioni delle disposizioni sul
soggiorno degli stranieri compiute in relazione
all'occupazione di lavoratori stranieri e per le
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quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Gli
stessi datori di lavoro non sono altresì tenuti, per i periodi
antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei
contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale
e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni
contributive. Tali disposizioni si applicano a coloro che
effettuano la denuncia entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. I cittadini stranieri extracomunitari che avanzano
richiesta di regolarizzazione ai sensi del presente articolo
non sono punibili per le pregresse violazioni delle
disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli
stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di tali
violazioni.
6. Chiunque, in relazione a cittadini stranieri
extracomunitari di cui al comma 5 del presente articolo, abbia
contravvenuto alle disposizioni legislative in materia di
ospitalità a cittadini stranieri, di cui all'articolo 25 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, non è soggetto a sanzioni penali
od amministrative, se adempie agli obblighi imposti dalle
disposizioni medesime entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. I richiedenti asilo che invocano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 3 non perdono il diritto al riconoscimento dello
status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo
agli interventi di prima assistenza di cui al comma 7
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39.
8. Se alla data di scadenza di un permesso di soggiorno
rilasciato ai sensi del comma 1 del presente articolo non
sussistono i requisiti per il rinnovo, al cittadino straniero
extracomunitario avente diritto ad essere ammesso nel
territorio nazionale per ricongiungimento familiare ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
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