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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15388
DDL1315-0002
Progetto di legge Camera n. 1315 - testo presentato - (DDL12-1315)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1315. TESTIPDL
...C1315.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1315 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'affermazione del principio
  autonomistico delle diverse realtà locali del Paese richiede
  una attenzione nuova rispetto ai complessi problemi degli enti
  locali.
    Oggi questi soffrono di una grave situazione finanziaria
  che non può essere superata con gli strumenti tradizionali,
  soprattutto non può più essere affrontata con la politica dei
  trasferimenti dal bilancio dello Stato.  E' dunque necessario
  guardare a nuovi strumenti in grado di canalizzare il
  risparmio verso l'ente territoriale, finalizzato a nuovi
  investimenti, alla realizzazione di opere per la comunità,
  soddisfacendo le domande dei cittadini e, al tempo stesso,
  recuperando un più forte circuito di responsabilità tra
  amministratori locali e utenti.
    Il confronto tra le forze politiche si è indirizzato sulla
  opportunità di consentire
  la emissione di prestiti obbligazionari da parte degli enti
  territoriali la cui introduzione tocca una pluralità di
  soggetti.  Il gruppo del Partito popolare in Commissione
  bilancio della Camera ha ritenuto opportuno presentare una
  specifica iniziativa legislativa dopo avere attentamente
  valutato gli effetti dell'innovazione e avere trovato risposte
  convincenti ad una serie di interrogativi, in particolare sul
  sistema delle garanzie, che resta il punto più delicato, che
  non possono in alcun modo essere affidate allo Stato ma devono
  trovare soluzione nella iniziativa stessa e, dunque, l'ente
  emittente deve rimanere l'unico garante delle proprie
  obbligazioni.  Entrando nel merito del provvedimento
  desideriamo evidenziare gli elementi positivi che deriveranno
  da tali operazioni.  Innanzitutto la possibilità di emissione
  di titoli da parte degli enti locali rappresenta una risposta
 
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  coerente all'esigenza di maggiore autonomia impositiva o
  meglio, più in generale, di autonomia fiscale a livello
  territoriale.  Questo orientamento emerge dall'esigenza di
  responsabilizzare gli enti locali non solo dal lato della
  spesa ma anche delle entrate.  Tale responsabilizzazione, com'è
  noto, si era venuta a perdere con l'impostazione centralizzata
  impressa dalla finanza derivata, con tutti gli effetti
  distorsivi ad essa associati: in primo luogo gli squilibri
  finanziari degli enti locali e il relativo onere a carico del
  bilancio dello Stato, l'ampliamento del disavanzo e
  dell'indebitamento erariale, le pressioni sul tasso di
  inflazione e sul tasso di interesse.
    In tale contesto di crisi della finanza pubblica, la
  riduzione dei trasferimenti, la minore disponibilità di mutui
  della Cassa depositi e prestiti, l'esiguità delle risorse per
  il finanziamento della sanità hanno fatto avvertire questa
  esigenza di recupero di autonomia e di responsabilità fiscale
  dei governi locali.
    Il presupposto per una maggiore responsabilizzazione di
  questi ultimi è il trasferimento nelle mani di chi spende
  dell'obbligo di provvedere al relativo finanziamento.  Questa
  riunificazione tra centri di spesa e di finanziamento deve
  avvenire nei punti istituzionali più vicini ai cittadini, a
  cominciare quindi dalle regioni per andare ai comuni.  Sotto
  questo profilo, la presente proposta di legge intende
  confermare e rafforzare l'impostazione già manifestatasi con
  la normativa degli anni precedenti - in base alla legge n. 281
  del 1970 - le regioni possono già sia contrarre mutui sia
  emettere obbligazioni, finalizzati alle spese per investimenti
  e partecipazioni in alcune società finanziarie regionali cui
  partecipano altri enti pubblici.  La presente proposta di legge
  rappresenta, inoltre, una risposta coerente all'impostazione
  restrittiva della politica di bilancio dello Stato, e, in
  particolare, ai contenuti della finanziaria, che prevede
  proprio nella riduzione dei trasferimenti, e per una larga
  quota di quelli destinati agli enti locali, un grosso
  contributo ai tagli della spesa.
    In questo quadro di maggiore responsabilizzazione degli
  enti locali, di politica di bilancio restrittiva, di riduzione
  delle risorse provenienti dai tradizionali circuiti creditizi,
  la presente proposta di legge contribuisce allo sforzo di
  individuare fonti di finanziamento alternative.  E' necessario,
  tuttavia, che esse rimangano incardinate all'interno di una
  disciplina che tuteli i risparmiatori e non ponga ulteriori
  aggravi al bilancio dello Stato.  E' ovvio, infatti, che in
  caso di insolvenza, l'onere si trasferirebbe a carico del
  bilancio dello Stato, il pagatore di ultima istanza.  In altri
  termini, l'indebitamento a livello locale si ripercuoterebbe
  sullo  stock  dell'indebitamento dello Stato, con un
  aumento generalizzato dell'indebitamento del Paese, del tasso
  di inflazione e del tasso di interesse.
    Questi sembrano essere i rischi maggiori, da cui è
  necessario tutelarsi attraverso un adeguato sistema di
  garanzia.  E' indubbio che se quest'ultimo venisse percepito
  insufficiente dal mercato, il servizio del debito diventerebbe
  più oneroso a livello di finanza locale e i costi associati al
  pericolo di crisi finanziaria verrebbero traslati a livello
  centrale.
    Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge
  potrebbero contribuire a stimolare una maggiore efficienza
  dell'ente territoriale, sotto il duplice profilo produttivo e
  finanziario.  A tale scopo si propongono dei rigidi criteri per
  l'ammissibilità dell'operazione dal punto di vista
  dell'utilizzazione delle risorse.
    La scelta della presente proposta di legge è che il titolo
  obbligazionario "debba reggersi sulle proprie gambe", per cui
  l'Ente emittente deve rimanere l'unico garante del proprio
  titolo.  Infatti, se il garante di questa operazione fosse il
  Tesoro, avremmo in sostanza niente di diverso da un
  tradizionale trasferimento dello Stato alla finanza locale.  Il
  garante quindi può e deve essere solo l'ente; solo
  quest'ultimo deve rispondere al mercato, cioè ai risparmiatori
  che hanno sottoscritto il titolo.
    La proposta di legge, riprende l'iniziativa legislativa
  presentata insieme all'onorevole Sanese nella precedente
  legislatura (Atto Camera 3178, XI).
 
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    Il lavoro parlamentare svolto in sede di comitato ristretto
  aveva portato alla definizione di un testo unificato cui il
  gruppo DC-PPI aveva dato un contributo non irrilevante
  attraverso qualificati emendamenti che erano stati recepiti
  nel testo portato all'esame conclusivo della Commissione
  bilancio.
    La nostra impostazione relativamente al sistema delle
  garanzie, ai limiti e ai vincoli nell'indebitamento, al regime
  fiscale delle obbligazioni aveva trovato conferma nelle
  audizioni dei rappresentanti della Banca d'Italia, della
  Direzione generale del tesoro e della Ragioneria generale
  dello Stato.
    Altre modifiche ed integrazioni potranno essere introdotte
  dal confronto parlamentare che si aprirà con le altre forze
  politiche.
    Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1
  definisce gli enti territoriali autorizzati alla emissione di
  prestiti obbligazionari e i settori di intervento comprendendo
  anche le comunità montane, le aziende speciali e i consorzi
  obbligatori di bonifica prevedendo l'approvazione contestuale
  del progetto e delle opere da finanziare e vietandone
  l'autorizzazione per fini diversi da quelli originali.
    L'articolo 2 definisce le condizioni per la emissione del
  prestito sia in ordine alla
  situazione finanziaria dell'ente sia in ordine ai vincoli di
  bilancio.
    L'articolo 3 stabilisce le caratteristiche dei titoli.  La
  durata delle obbligazioni non può essere inferiore ai dieci
  anni né superiore a venti anni, perché si tratta di titoli
  emessi per il finanziamento di spese di investimento e una
  durata di cinque anni renderebbe troppo gravoso il piano di
  ammortamento comprensivo di capitale e interessi.  Il tasso di
  interesse viene fissato prendendo a riferimento il tasso
  ufficiale di sconto maggiorato fino ad un limite di 2,5 punti
  percentuali.
    L'articolo 4 prevede l'equiparazione ai fini fiscali ai
  titoli dello Stato, quindi assoggettandoli alla ritenuta del
  12,50 per cento.  Non si vedono ragioni per una esenzione
  fiscale a favore delle obbligazioni degli enti locali.  In tal
  modo si evita che vi siano differenziazioni sul lato fiscale
  realizzando un processo di avvicinamento tra le rendite
  finanziarie.  Motivi di coerenza e di uniformità di trattamento
  impongono un regime di tassazione analogo tra titoli di Stato
  e titoli degli enti locali.
    Con gli articoli 5, 6, 7 e 8 vengono definiti i prospetti
  relativi al piano di ammortamento, al collocamento e al
  servizio del prestito e alle norme relative alle comunicazioni
  e autorizzazioni.
 
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