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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15389
DDL1315-0003
Progetto di legge Camera n. 1315 - testo presentato - (DDL12-1315)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1315. TESTIPDL
...C1315.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1315 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Enti emittenti e finalità).
    1.  Le regioni, le province, i comuni, le città
  metropolitane, i consorzi fra enti locali territoriali, i
  consorzi obbligatori di bonifica, le comunità montane, le
  aziende speciali degli enti locali territoriali e le società
  per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché la
  maggioranza del capitale sia detenuta dagli enti locali
  territoriali, possono deliberare l'emissione di prestiti
  obbligazionari allo scopo di finanziare spese di investimento
  nei seguenti settori di intervento:
      a)  costruzione, ristrutturazione e manutenzione
  straordinaria di opere pubbliche;
      b)  acquisizione di immobili da destinare ad uso
  pubblico;
      c)  acquisto e realizzazione di attrezzature fisse
  indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata;
      d)  acquisto di beni mobili per dotazione di base di
  immobili purché contestuale alla costruzione o all'acquisto
  dell'opera finanziata;
      e)  acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi
  speciali destinati ai servizi dell'ente o delle proprie
  aziende.
    2.  Il progetto o piano esecutivo delle opere da finanziare
  è deliberato almeno trenta giorni prima dell'emissione del
  prestito obbligazionario.
    3.  Gli atti che comportano impegni di spesa devono essere
  corredati, a pena di nullità, dall'attestazione della
  copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio
  finanziario dell'ente emittente.
    4.  L'organo che delibera l'emissione del prestito
  obbligazionario dovrà contestualmente approvare il progetto
  generale ed esecutivo delle opere da finanziare.
 
                               Pag. 5
 
    5.  E' vietato l'utilizzo del prestito per finalità diverse
  da quelle di cui al presente articolo, ed in particolare per
  il finanziamento di spese di parte corrente e per la copertura
  di disavanzi.
    6.  Per le regioni resta ferma la disciplina di cui
  all'articolo 10 della legge 10 maggio 1970, n. 281, come
  modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n.
  181.
    7.  Le unioni di comuni, le comunità montane, i consorzi fra
  enti locali territoriali, i consorzi obbligatori di bonifica,
  le aziende speciali degli enti locali territoriali e le
  società per azioni che gestiscono pubblici servizi richiedono
  al comune o ai comuni nel cui territorio si svolge l'attività
  dell'ente richiedente l'autorizzazione all'emissione dei
  prestiti obbligazionari di cui al comma 1.  L'autorizzazione si
  intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
  quarantacinque giorni dalla richiesta.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=131500 00 FASCIDC=12DDL1315 SORTNAV=0131500 000 00000 ZZDDLC1315 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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