| (Enti emittenti e finalità).
1. Le regioni, le province, i comuni, le città
metropolitane, i consorzi fra enti locali territoriali, i
consorzi obbligatori di bonifica, le comunità montane, le
aziende speciali degli enti locali territoriali e le società
per azioni che gestiscono pubblici servizi, purché la
maggioranza del capitale sia detenuta dagli enti locali
territoriali, possono deliberare l'emissione di prestiti
obbligazionari allo scopo di finanziare spese di investimento
nei seguenti settori di intervento:
a) costruzione, ristrutturazione e manutenzione
straordinaria di opere pubbliche;
b) acquisizione di immobili da destinare ad uso
pubblico;
c) acquisto e realizzazione di attrezzature fisse
indispensabili alla funzionalità dell'opera finanziata;
d) acquisto di beni mobili per dotazione di base di
immobili purché contestuale alla costruzione o all'acquisto
dell'opera finanziata;
e) acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi
speciali destinati ai servizi dell'ente o delle proprie
aziende.
2. Il progetto o piano esecutivo delle opere da finanziare
è deliberato almeno trenta giorni prima dell'emissione del
prestito obbligazionario.
3. Gli atti che comportano impegni di spesa devono essere
corredati, a pena di nullità, dall'attestazione della
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio
finanziario dell'ente emittente.
4. L'organo che delibera l'emissione del prestito
obbligazionario dovrà contestualmente approvare il progetto
generale ed esecutivo delle opere da finanziare.
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5. E' vietato l'utilizzo del prestito per finalità diverse
da quelle di cui al presente articolo, ed in particolare per
il finanziamento di spese di parte corrente e per la copertura
di disavanzi.
6. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 10 maggio 1970, n. 281, come
modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n.
181.
7. Le unioni di comuni, le comunità montane, i consorzi fra
enti locali territoriali, i consorzi obbligatori di bonifica,
le aziende speciali degli enti locali territoriali e le
società per azioni che gestiscono pubblici servizi richiedono
al comune o ai comuni nel cui territorio si svolge l'attività
dell'ente richiedente l'autorizzazione all'emissione dei
prestiti obbligazionari di cui al comma 1. L'autorizzazione si
intende negata qualora non sia espressamente concessa entro
quarantacinque giorni dalla richiesta.
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