| 1. Il Ministro dell'ambiente, ai fini della sicurezza e
della protezione dell'ambiente marino e costiero, nonché per
il coordinamento a livello nazionale del sistema di controllo,
sorveglianza e gestione da terra della navigazione, di cui
all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, emana
regolamenti e direttive in materia.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per
definire il programma di interventi di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'ambiente può disporre ispezioni presso
le stazioni locali di controllo, sorveglianza e gestione da
terra della navigazione marittima, al fine di verificarne il
funzionamento e l'effettivo perseguimento delle finalità di
cui al presente articolo.
4. Per il perseguimento delle finalità di sicurezza e di
protezione ambientale, il sistema di controllo, sorveglianza e
gestione da terra della navigazione marittima di cui al comma
1 è coordinato, a livello di area e a livello nazionale,
dall'ANPA, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1- bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
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