| (Condizioni per l'emissione dei prestiti).
1. L'emissione del prestito è subordinata alle seguenti
condizioni:
a) che gli enti locali territoriali non si trovino
in situazioni strutturalmente deficitarie così come definite
dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano
di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del
decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
2. Nessun prestito può, comunque, essere emesso se dal
rendiconto del penultimo esercizio finanziario risulti un
disavanzo di amministrazione o una perdita.
3. Per le province e i comuni l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento per interessi, sommata a quella dei
prestiti precedentemente contratti, non può superare il 25 per
cento delle entrate
Pag. 6
relative ai primi tre titoli del conto consuntivo del
penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il
prestito.
4. Per le comunità montane l'importo complessivo delle
annualità di ammortamento per interessi, sommata a quella dei
mutui e dei prestiti precedentemente contratti ed emessi, non
può superare il 25 per cento delle entrate relative ai primi
due titoli del conto consuntivo del penultimo anno precedente
a quello in cui viene deliberato il prestito.
5. Per le unioni di comuni, le città metropolitane e i
comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno
1990, n. 142, i consorzi tra enti locali territoriali, i
consorzi obbligatori di bonifica, le aziende speciali e gli
enti locali territoriali l'importo complessivo delle annualità
di ammortamento per capitale ed interessi, sommato a quella
dei mutui e dei prestiti precedentemente contratti ed emessi,
non può superare il 30 per cento delle entrate iscritte nel
conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui
viene deliberato il prestito.
| |