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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15390
DDL1315-0004
Progetto di legge Camera n. 1315 - testo presentato - (DDL12-1315)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C1315. TESTIPDL
...C1315.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1315 ZZ12 ZZPD ZZPR
        (Condizioni per l'emissione dei prestiti). 
    1.  L'emissione del prestito è subordinata alle seguenti
  condizioni:
      a)  che gli enti locali territoriali non si trovino
  in situazioni strutturalmente deficitarie così come definite
  dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  504;
      b)  che le regioni non abbiano proceduto al ripiano
  di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del
  decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
    2.  Nessun prestito può, comunque, essere emesso se dal
  rendiconto del penultimo esercizio finanziario risulti un
  disavanzo di amministrazione o una perdita.
    3.  Per le province e i comuni l'importo complessivo delle
  annualità di ammortamento per interessi, sommata a quella dei
  prestiti precedentemente contratti, non può superare il 25 per
  cento delle entrate
 
                               Pag. 6
 
  relative ai primi tre titoli del conto consuntivo del
  penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberato il
  prestito.
    4.  Per le comunità montane l'importo complessivo delle
  annualità di ammortamento per interessi, sommata a quella dei
  mutui e dei prestiti precedentemente contratti ed emessi, non
  può superare il 25 per cento delle entrate relative ai primi
  due titoli del conto consuntivo del penultimo anno precedente
  a quello in cui viene deliberato il prestito.
    5.  Per le unioni di comuni, le città metropolitane e i
  comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno
  1990, n. 142, i consorzi tra enti locali territoriali, i
  consorzi obbligatori di bonifica, le aziende speciali e gli
  enti locali territoriali l'importo complessivo delle annualità
  di ammortamento per capitale ed interessi, sommato a quella
  dei mutui e dei prestiti precedentemente contratti ed emessi,
  non può superare il 30 per cento delle entrate iscritte nel
  conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui
  viene deliberato il prestito.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=019 PAGFIN=0006 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=131500 00 FASCIDC=12DDL1315 SORTNAV=0131500 000 00000 ZZDDLC1315 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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