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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15391
DDL1315-0005
Progetto di legge Camera n. 1315 - testo presentato - (DDL12-1315)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C1315. TESTIPDL
...C1315.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1315 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Caratteristiche dei titoli). 
    1.  La durata del prestito obbligazionario non può essere
  inferiore a dieci anni né superiore a venti anni.  In caso di
  prestiti emessi da una unione di comuni la durata del prestito
  non può essere inferiore a cinque anni e la data di estinzione
  non può essere successiva a quella in cui è previsto lo
  scioglimento dell'unione medesima.  Qualora si proceda alla
  fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci
  anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti
  dalla emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
    2.  L'importo dei tagli dei titoli è stabilito in un valore
  minimo di lire 1 milione e massimo di lire 10 milioni.
    3.  Il rendimento annuale dei titoli obbligazionari è
  stabilito in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto
  di 2,5 punti.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=021 PAGFIN=0006 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=131500 00 FASCIDC=12DDL1315 SORTNAV=0131500 000 00000 ZZDDLC1315 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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