| (Caratteristiche dei titoli).
1. La durata del prestito obbligazionario non può essere
inferiore a dieci anni né superiore a venti anni. In caso di
prestiti emessi da una unione di comuni la durata del prestito
non può essere inferiore a cinque anni e la data di estinzione
non può essere successiva a quella in cui è previsto lo
scioglimento dell'unione medesima. Qualora si proceda alla
fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci
anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti
dalla emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
2. L'importo dei tagli dei titoli è stabilito in un valore
minimo di lire 1 milione e massimo di lire 10 milioni.
3. Il rendimento annuale dei titoli obbligazionari è
stabilito in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto
di 2,5 punti.
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