| (Piano di ammortamento).
1. Alle emissioni obbligazionarie di cui alla presente
legge si applica l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, riguardante il piano finanziario degli
investimenti, nonché l'articolo 46 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, che prevede la redazione del piano
economico finanziario.
2. Nei bilanci dell'ente emittente sono istituiti:
a) uno o più capitoli di entrata relativi
all'importo dei titoli obbligazionari
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emessi per il finanziamento di ciascuna spesa deliberata ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge;
b) un capitolo di spesa relativo al pagamento degli
interessi dovuti sui titoli obbligazionari;
c) un capitolo di spesa relativo al rimborso dei
titoli in scadenza.
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