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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15395
DDL1315-0009
Progetto di legge Camera n. 1315 - testo presentato - (DDL12-1315)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C1315. TESTIPDL
...C1315.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1315 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Collocamento e servizio del prestito).
    1.  Per l'emissione, il collocamento delle obbligazioni e il
  servizio del prestito, l'ente emittente può avvalersi, previa
  apposita convenzione, di intermediari autorizzati ai sensi
  della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
    2.  Per il ricorso agli intermediari di cui al comma 1, i
  limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono elevati
  al 35 per cento.
    3.  Nel caso di cui al comma 2, l'ente emittente può
  iscrivere garanzie ipotecarie sui beni immobili del proprio
  patrimonio disponibile a favore di un ente creditizio che
  presti garanzia sul prestito obbligazionario.
    4.  Ai fini di cui al comma 3 il valore degli immobili è
  accertato dall'ufficio tecnico erariale e deve essere
  preventivamente accettato dall'ente creditizio.
    5.  Alle emissioni dei titoli di cui alla presente legge si
  applicano in quanto compatibili le norme relative ai buoni
  ordinari del tesoro.
    6.  Per quanto non espressamente previsto dal presente
  articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
  della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1315 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1315 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=008 PAGFIN=0008 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=131500 00 FASCIDC=12DDL1315 SORTNAV=0131500 000 00000 ZZDDLC1315 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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