| (Collocamento e servizio del prestito).
1. Per l'emissione, il collocamento delle obbligazioni e il
servizio del prestito, l'ente emittente può avvalersi, previa
apposita convenzione, di intermediari autorizzati ai sensi
della legge 2 gennaio 1991, n. 1.
2. Per il ricorso agli intermediari di cui al comma 1, i
limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono elevati
al 35 per cento.
3. Nel caso di cui al comma 2, l'ente emittente può
iscrivere garanzie ipotecarie sui beni immobili del proprio
patrimonio disponibile a favore di un ente creditizio che
presti garanzia sul prestito obbligazionario.
4. Ai fini di cui al comma 3 il valore degli immobili è
accertato dall'ufficio tecnico erariale e deve essere
preventivamente accettato dall'ente creditizio.
5. Alle emissioni dei titoli di cui alla presente legge si
applicano in quanto compatibili le norme relative ai buoni
ordinari del tesoro.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
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