| (Comunicazioni e autorizzazioni).
1. I titoli obbligazionari emessi ai sensi della presente
legge sono considerati a tutti gli effetti valori mobiliari.
Alle emissioni dei titoli stessi si applicano gli articoli 11
e 129 del decreto legislativo 1^
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settembre 1993, n. 385. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera d) del citato decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia può
autorizzare l'emissione anche nel caso in cui l'ente emittente
non abbia titoli negoziati in un mercato regolamentato.
2. La delibera di approvazione del prestito obbligazionario
indica l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la
durata e le modalità del rimborso del prestito, nonché il
rendimento delle obbligazioni emesse e ogni altro elemento
informativo rilevante in ordine al prestito medesimo. Essa è
pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e nel Foglio
degli annunci legali della provincia unitamente al testo della
relazione del collegio dei revisori dei conti. Copia di tale
delibera è altresì affissa presso la Casa Comunale.
3. L'ente emittente il prestito obbligatorio comunica
l'avvenuta emissione al Ministero dell'interno e al Ministero
del tesoro.
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