| 1. Alle famiglie dei sette marittimi italiani uccisi in
data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria) è concessa una speciale
elargizione stabilita in lire 150 milioni per ciascuna
famiglia.
2. La speciale elargizione, esente dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), è corrisposta:
a) alle vedove ed ai figli ovvero alle madri di
figli delle vittime di cui al comma 1, riconosciuti, ed ai
figli stessi;
b) in mancanza, ad altri familiari conviventi, se a
carico.
3. Il sindaco del comune di residenza individua i
destinatari della speciale elargizione e ne comunica le
generalità al prefetto competente per territorio, che provvede
all'erogazione previo accreditamento delle somme occorrenti
sulla contabilità speciale della prefettura.
4. Ai soggetti indicati al comma 2, lettera a), del
presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 14
della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
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