| (Interventi per la contiguità territoriale del sistema dei
trasporti).
1. Le azioni e gli interventi prossimi con le risorse
finanziarie individuate con il presente decreto sono
coordinate con il Piano regionale dei trasporti, adottato
dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre
1990, n.385, nonché con gli interventi delle amministrazioni
dello Stato, di enti e società per azioni di cui al
decreto-legge 5 dicembre 1991, n.386, convertito dalla legge
29 gennaio 1992, n.35. Gli interventi adottati d'intesa con il
Ministero
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dei trasporti e della navigazione costituiranno parte
integrante dell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti
e dei programmi predisposto da soggetti pubblici e privati,
operanti nel settore dei servizi nazionali di trasporto
terrestre, marittimo ed aereo che interessano la Sardegna.
2. Al fine di conseguire l'obiettivo della contiguità
territoriale tra la Sardegna e il Continente, in coerenza con
il Piano generale dei trasporti e successivi aggiornamenti, il
Ministero dei trasporti e della navigazione e la Regione
stipuleranno un accordo di programma con tutti i soggetti
pubblici e privati operanti nel comparto, per realizzare un
sistema di servizi di trasporto integrato, intermodale ed
interconnesso con quello della penisola, fermi restando gli
impegni relativi ai collegamenti marittimi disciplinati dalla
vigente normativa nazionale.
3. Per l'attuazione dell'accordo di cui al comma 2,
verranno stipulati specifici contratti di servizio, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
La tariffa va disciplinata dallo Stato con criteri unitari.
4. In attuazione dell'articolo 53 dello Statuto speciale,
il programma dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
(ANAS), relativo al piano decennale della viabilità di grande
comunicazione e i relativi stralci, nonché i programmi delle
Ferrovie dello Stato S.p.a. e degli altri soggetti
partecipanti all'accordo di programma, vengono approvati dai
Ministri interessati, sentita la Regione autonoma della
Sardegna, che ne verificano la corrispondenza con le
indicazioni e le finalità di cui all'articolo 1.
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