| 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere
si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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