| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge,
composta da tre soli articoli, è indirizzata ad una
particolare situazione di alcuni sanitari dipendenti da enti
previdenziali.
Vige, infatti, una situazione di arbitraria ed
intollerabile discriminazione e disparità di trattamento
perpetrata, appunto, dagli enti previdenziali nei confronti di
alcuni sanitari dipendenti, in fase di primo inquadramento, in
ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 della legge n.
222 del 1984.
I predetti sanitari avevano ottenuto la idoneità nell'esame
previsto dai regolamenti organici degli enti medesimi per
essere scrutinati e promossi a medico superiore: scrutini e
promozioni che non furono deliberati dagli enti, pur in
presenza di un
numero di posti vacanti superiore ai concorrenti, per
l'entrata in vigore della legge n. 70 del 1975.
Per questo motivo, nella fase di primo inquadramento, tali
sanitari non furono immessi nella posizione apicale (primario
medico legale) ai sensi dell'allegato 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 che prevedeva,
appunto, l'inquadramento nella posizione di primario medico
legale di quei "medici della I qualifica professionale che
nell'ordinamento delle carriere preesistenti alla data di
entrata in vigore della legge n. 70 del 1975, rivestivano una
qualifica corrispondente a direttore centrale o superiore
(leggasi medico superiore)".
Appare evidente che nel momento in cui si riportava, dopo
ben dieci anni, in
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vigore l'ordinamento preesistente alla legge n. 70 del 1975,
bisognava, per atto di equanimità e giustizia, inquadrare
nella posizione di primario medico legale anche quei medici
che, idonei, non furono promossi a medico superiore per la
predetta abrogazione dell'ordinamento in vigore alla data di
promulgazione della legge n. 70 del 1975.
A completamento di questa breve nota introduttiva bisogna
necessariamente evidenziare che in fase di primo inquadramento
sono stati immessi nel ruolo di primario medico legale anche i
"medici con attribuzione, da almeno un anno, di incarichi di
dirigenza o di coordinamento o responsabilità di presìdi od
uffici sanitari a livello centrale, regionale, delle sedi
autonome di produzione, degli stabilimenti termali, dei centri
diagnostici specialistici o che abbiano svolto, sempre da
almeno un anno, funzioni ispettive a carattere nazionale od
accertamenti clinico-strumentali
relativi ad altre branche specialistiche",
situazioni che non erano assolutamente previste dal punto 2
dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n.
761 del 1979.
E' necessario ed indispensabile precisare che, per quanto
concerne l'inquadramento di cui all'articolo 1 della presente
proposta di legge, non vi è ulteriore aggravio di spesa per
gli enti previdenziali, in presenza dell'esiguo numero di
sanitari che ne potranno usufruire e dei numerosissimi posti
vacanti nella qualifica di primario medico legale, la cui
spesa stipendiale è prevista nei bilanci annuali. La maggior
parte dei posti vacanti, comunque, è tutt'ora ricoperta con il
conferimento di mansioni superiori per le quali gli enti, per
giurisprudenza costante anche della Corte costituzionale,
devono corrispondere i relativi compensi.
Si tratta, come appare chiaro, di una specifica situazione
di intollerabile discriminazione e disparità di
trattamento.
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