| 1. Il personale medico degli enti previdenziali che ha
conseguito, in concorso per titoli ed esami, la idoneità ad
essere scrutinato per il passaggio alla qualifica di medico
superiore e che formalmente non ha conseguito la suddetta
qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20
marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario
medico legale dalla data della delibera originaria di
inquadramento del personale sanitario ai sensi dell'articolo
13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, e comunque dalla
attuazione da parte degli enti del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza
medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.
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