| 1. Nelle aree di reperimento di parchi e riserve marine di
cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non
possono essere rilasciate nuove concessioni di beni del
demanio marittimo e di specchi acquei del mare territoriale, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità e durata, fino
all'emanazione e alla piena operatività dei provvedimenti
istitutivi di ciascuno dei predetti parchi o riserve.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'ambiente individua, con
proprio decreto, gli specchi acquei e i beni demaniali
marittimi confinanti con le aree di reperimento di cui al
comma 1 e non assoggettati ai vincoli di cui al medesimo comma
1.
3. Nell'ambito di ciascun parco marino e di ciascuna
riserva marina istituiti, e nelle aree marine e costiere
confinanti, il rilascio e il rinnovo di concessioni di beni
del demanio marittimo e di specchi acquei del mare
territoriale sono sottoposti alle procedure di valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come integrato dall'articolo 1 della legge 28
febbraio 1992, n. 220.
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