| 1. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultino iscritti da almeno due anni nelle
liste di collocamento ordinario dei comuni tra i lavoratori di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 28
febbraio 1987, n. 56, modificato dall'articolo 8 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, in cerca di prima occupazione e che,
alla medesima data, siano residenti nello Stato italiano ed in
età compresa tra i sedici ed i trenta anni, hanno diritto a
percepire, per un triennio, un assegno di sostegno e
formazione.
2. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge o
fino all'anno precedente, risultino iscritti negli elenchi o
albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani,
dei coltivatori diretti e negli albi dei professionisti.
3. La misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in
lire 6.000.000 annue, da corrispondere in dodici mensilità, ed
è aggiornata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo elaborato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
| |