| 1. L'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 2 è
subordinata alla presentazione, da parte dell'avente diritto,
di una domanda contenente le seguenti indicazioni:
a) titolo di studio conseguito ed, eventualmente,
ultimo anno del corso di studi intrapreso, con l'indicazione
della data e dei motivi di abbandono;
b) corsi extrascolastici o post-scolastici, di
formazione professionale o di specializzazione, frequentati e,
in generale, tipo di professionalità eventualmente
acquisita;
c) reddito percepito dall'interessato e dal nucleo
familiare di appartenenza e dichiarato ai fini fiscali
nell'anno precedente;
d) attività di recupero scolastico o di formazione
professionale cui l'interessato intenderebbe di preferenza
essere avviato.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere accompagnata da
una dichiarazione con la quale l'interessato si impegna ad
accettare l'impiego nelle attività di cui agli articoli 7 e 8,
nonché da una attestazione, resa ai sensi e per gli effetti di
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale
l'interessato dichiara di non svolgere alcuna attività
lavorativa retribuita, autonoma o dipendente, e di non godere
di alcuna indennità o di assegni secondo quanto previsto
all'articolo 11.
| |