| 1. Per gli aventi diritto all'assegno di sostegno e
formazione di cui all'articolo 2, che non abbiano conseguito
il diploma della scuola dell'obbligo, l'iscrizione e la
frequenza ai corsi di recupero istituiti ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera c), è condizione per
beneficiare dell'assegno medesimo.
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2. La frequenza ai corsi di cui al comma 1 da parte di
giovani in età compresa tra i sedici e i diciotto anni dà loro
diritto alla percezione dell'assegno di cui all'articolo 2 per
l'intera durata del corso medesimo, anche nel caso in cui il
giovane, pur in possesso degli altri requisiti previsti dalla
presente legge, non abbia ancora maturato il biennio di
iscrizione nelle liste di collocamento.
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