| 1. Un assegno di sostegno, secondo le modalità di cui al
presente articolo, è corrisposto a beneficio dei giovani di
età non superiore ai quindici anni che riprendono la frequenza
di uno dei corsi della scuola dell'obbligo presso istituti
scolastici pubblici, dopo averla abbandonata da almeno un anno
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1
coloro che:
a) siano residenti in Italia, alla data di entrata
in vigore della presente legge, da almeno un triennio;
b) appartengano ad un nucleo familiare il cui
reddito complessivo annuo non sia superiore a lire 6.000.000;
il reddito complessivo annuo è formato dal reddito imponibile
a fini dell'IRPEF e da redditi di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta sostitutiva. L'attestazione del
reddito è resa con dichiarazione di tutti i componenti del
nucleo familiare. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. L'assegno di cui al comma 1 è determinato nella misura
di lire 100.000 mensili ed è corrisposto per i mesi di
effettiva frequenza dei corsi scolastici e per un triennio
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La domanda per la concessione dell'assegno di cui al
comma 1 deve essere accompagnata da una breve relazione del
Pag. 7
capo dell'istituto da ultimo frequentato, concernente
l'andamento scolastico del ragazzo prima dell'abbandono, la
possibilità di un proficuo recupero e, ove possibile,
l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'abbandono.
5. Nel caso di più beneficiari appartenenti al medesimo
nucleo familiare e conviventi la misura dell'assegno di cui al
comma 1 è ridotta a lire 70.000.
6. L'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo è delegata dalle regioni alle province.
| |