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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15413
DDL1318-0007
Progetto di legge Camera n. 1318 - testo presentato - (DDL12-1318)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C1318. TESTIPDL
...C1318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1318 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Un assegno di sostegno, secondo le modalità di cui al
  presente articolo, è corrisposto a beneficio dei giovani di
  età non superiore ai quindici anni che riprendono la frequenza
  di uno dei corsi della scuola dell'obbligo presso istituti
  scolastici pubblici, dopo averla abbandonata da almeno un anno
  alla data di entrata in vigore della presente legge.
    2.  Possono beneficiare dell'assegno di cui al comma 1
  coloro che:
        a)  siano residenti in Italia, alla data di entrata
  in vigore della presente legge, da almeno un triennio;
        b)  appartengano ad un nucleo familiare il cui
  reddito complessivo annuo non sia superiore a lire 6.000.000;
  il reddito complessivo annuo è formato dal reddito imponibile
  a fini dell'IRPEF e da redditi di qualsiasi natura, ivi
  compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta
  alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.  L'attestazione del
  reddito è resa con dichiarazione di tutti i componenti del
  nucleo familiare.  Si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    3.  L'assegno di cui al comma 1 è determinato nella misura
  di lire 100.000 mensili ed è corrisposto per i mesi di
  effettiva frequenza dei corsi scolastici e per un triennio
  scolastico successivo alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    4.  La domanda per la concessione dell'assegno di cui al
  comma 1 deve essere accompagnata da una breve relazione del
 
                               Pag. 7
 
  capo dell'istituto da ultimo frequentato, concernente
  l'andamento scolastico del ragazzo prima dell'abbandono, la
  possibilità di un proficuo recupero e, ove possibile,
  l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'abbandono.
    5.  Nel caso di più beneficiari appartenenti al medesimo
  nucleo familiare e conviventi la misura dell'assegno di cui al
  comma 1 è ridotta a lire 70.000.
    6.  L'attuazione degli interventi di cui al presente
  articolo è delegata dalle regioni alle province.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1318 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=009 PAGFIN=0007 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=131800 00 FASCIDC=12DDL1318 SORTNAV=0131800 000 00000 ZZDDLC1318 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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