| 1. Le commissioni circoscrizionali per l'impiego ricevono
le domande di cui all'articolo 3 e curano la compilazione
delle liste degli aventi diritto all'assegno di cui
all'articolo 2 nonché la trasmissione delle medesime liste
alla commissione regionale per l'impiego.
2. Le liste dei percettori dell'assegno di cui all'articolo
2, da utilizzare ai fini dell'avviamento alle attività
formative e ai corsi di recupero di cui all'articolo 7, ovvero
alle attività lavorative di cui all'articolo 8, sono compilate
su base circoscrizionale e nel rispetto dei criteri per la
formazione delle graduatorie per l'avviamento al lavoro.
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