| 1. La commissione regionale per l'impiego, avvalendosi
dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e comunque
del personale competente in servizio presso gli uffici
centrali dell'amministrazione regionale del lavoro, cura
l'analisi delle domande pervenute al fine di raggruppare gli
aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 in grandi
categorie, in relazione ai curricula d'istruzione e di
formazione posseduti ed alle preferenze manifestate in accordo
a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera
d).
2. Tenuto conto dei dati di cui al comma 1, la commissione
regionale per
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l'impiego, avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego
e, ove esistenti, di strutture regionali competenti in
materia:
a) predispone programmi formativi a beneficio dei
soggetti di cui all'articolo 2, da attuare mediante
l'istituzione di corsi decentrati di formazione professionale
ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
b) predispone programmi formativi da realizzare
mediante periodi di formazione in azienda e stipula
conseguentemente convenzioni con imprese o gruppi di imprese
operanti in Italia, anche per il tramite delle corrispondenti
associazioni sindacali. Le convenzioni sono stipulate in
conformità a quanto previsto nell'articolo 8;
c) predispone, d'intesa con gli organi scolastici
competenti, programmi concernenti interventi regionali di
supporto per i corsi statali di recupero della scuola
dell'obbligo, nonché programmi per l'istituzione di corsi
regionali per le medesime finalità.
3. I programmi di cui alle lettere a) e b) del
comma 2 sono formulati in modo da assicurare la migliore
corrispondenza tra l'attività formativa ed un proficuo
inserimento dei relativi utenti nel mondo del lavoro, tenuto
conto delle prospettive occupazionali nel medio periodo,
nonché dei caratteri del fenomeno della disoccupazione in
Italia e, in particolare, dei bisogni formativi ed
occupazionali delle donne e dei giovani disoccupati e
laureati.
4. Ai fini di cui al comma 3, le commissioni
circoscrizionali per l'impiego possono avanzare specifiche
proposte che tengano conto delle particolari condizioni del
mercato del lavoro nell'area di competenza.
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