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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15415
DDL1318-0009
Progetto di legge Camera n. 1318 - testo presentato - (DDL12-1318)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C1318. TESTIPDL
...C1318.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1318 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  La commissione regionale per l'impiego, avvalendosi
  dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro e comunque
  del personale competente in servizio presso gli uffici
  centrali dell'amministrazione regionale del lavoro, cura
  l'analisi delle domande pervenute al fine di raggruppare gli
  aventi diritto all'assegno di cui all'articolo 2 in grandi
  categorie, in relazione ai  curricula  d'istruzione e di
  formazione posseduti ed alle preferenze manifestate in accordo
  a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera
  d).
    2.  Tenuto conto dei dati di cui al comma 1, la commissione
  regionale per
 
                               Pag. 8
 
  l'impiego, avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego
  e, ove esistenti, di strutture regionali competenti in
  materia:
        a)  predispone programmi formativi a beneficio dei
  soggetti di cui all'articolo 2, da attuare mediante
  l'istituzione di corsi decentrati di formazione professionale
  ai sensi della normativa regionale vigente in materia;
        b)  predispone programmi formativi da realizzare
  mediante periodi di formazione in azienda e stipula
  conseguentemente convenzioni con imprese o gruppi di imprese
  operanti in Italia, anche per il tramite delle corrispondenti
  associazioni sindacali.  Le convenzioni sono stipulate in
  conformità a quanto previsto nell'articolo 8;
        c)  predispone, d'intesa con gli organi scolastici
  competenti, programmi concernenti interventi regionali di
  supporto per i corsi statali di recupero della scuola
  dell'obbligo, nonché programmi per l'istituzione di corsi
  regionali per le medesime finalità.
    3.  I programmi di cui alle lettere  a)  e  b)  del
  comma 2 sono formulati in modo da assicurare la migliore
  corrispondenza tra l'attività formativa ed un proficuo
  inserimento dei relativi utenti nel mondo del lavoro, tenuto
  conto delle prospettive occupazionali nel medio periodo,
  nonché dei caratteri del fenomeno della disoccupazione in
  Italia e, in particolare, dei bisogni formativi ed
  occupazionali delle donne e dei giovani disoccupati e
  laureati.
    4.  Ai fini di cui al comma 3, le commissioni
  circoscrizionali per l'impiego possono avanzare specifiche
  proposte che tengano conto delle particolari condizioni del
  mercato del lavoro nell'area di competenza.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1318 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1318 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=023 PAGFIN=0008 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=131800 00 FASCIDC=12DDL1318 SORTNAV=0131800 000 00000 ZZDDLC1318 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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