| 1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 possono
essere utilizzati dalle amministrazioni degli enti locali per
lavori socialmente utili, di carattere straordinaio
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e transitorio, organizzati nell'ambito di programmi
aventi le seguenti finalità:
a) migliore attuazione degli interventi nazionali e
regionali per la protezione e la valorizzazione dell'ambiente
e per la difesa del suolo e la vigilanza ai fini
dell'applicazione della relativa legislazione statale e
regionale;
b) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei
luoghi di lavoro;
c) recupero, riabilitazione e formazione culturale
a beneficio di tutti i soggetti che vivono una condizione di
disagio o di emarginazione;
d) supporto alle attività delle istituzioni
scolastiche o degli enti locali a beneficio dell'infanzia e
dell'adolescenza.
2. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 è
effettuata tenuto conto della professionalità da essi
posseduta e delle preferenze dichiarate ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera d), e nel rispetto delle graduatorie
di cui all'articolo 6, comma 2.
3. L'impiego dei percettori dell'assegno di cui
all'articolo 2 non può comunque avvenire per un periodo
consecutivo superiore a tre mesi e per attività che si
svolgano fuori dalla provincia di residenza.
4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non
comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve
svolgersi a tempo parziale per un orario non superiore a
ottanta ore mensili; resta a carico della regione la copertura
dei rischi per gli infortuni e le malattie professionali
occasionate dallo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste
per i lavoratori subordinati in materia di malattia,
infortunio, gravidanza, puerperio e assenze giustificate.
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