| 1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera b), devono prevedere in particolare le
modalità di
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svolgimento delle attività formative, nonché il divieto per
le imprese di utilizzare i giovani per scopi direttamente
produttivi.
2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7, comma
2, lettera b), devono indicare i costi di realizzazione
dei programmi, che rimangono a carico della regione, ivi
compresa la copertura assicurativa dei giovani contro i rischi
da infortunio.
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