| 1. I percettori dell'assegno di cui all'articolo 2 che
rifiutino senza giustificato motivo di svolgere le attività di
cui agli articoli 7 e 8 decadono dal diritto all'assegno
medesimo.
2. Parimenti decadono dal diritto all'assegno coloro che,
anche per la prima volta, non rispondano alla convocazione
degli uffici di collocamento ovvero rifiutino l'avviamento ad
un lavoro a tempo indeterminato corrispondente ai propri
requisiti professionali.
3. L'impiego in rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero
a tempo determinato di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a), modificato dall'articolo 8 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e all'articolo 23, comma 4, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, se immediatamente comunicato alla
commissione circoscrizionale competente, non comporta la
perdita del diritto all'intero assegno di cui all'articolo 2,
che sarà corrisposto per la parte necessaria ad integrare la
retribuzione percepita dal giovane fino al raggiungimento
della misura annua fissata dall'articolo 2, comma 3, della
presente legge.
4. L'impiego in rapporti di lavoro di cui al comma 3 è
incompatibile con l'utilizzazione nelle attività di cui
all'articolo 8.
5. Decadono dal diritto all'assegno di cui all'articolo 2
coloro i quali siano cancellati dalle liste di collocamento o
risultino impiegati in attività lavorative retribuite o
comunque siano beneficiari di alcuni degli emolumenti di cui
al presente articolo.
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