| 1. L'assegno di cui all'articolo 2 non è cumulabile con
altri assegni, indennità o compensi percepiti in ragione di
attività formative o lavorative svolte ovvero in ragione della
posizione di disoccupato rivestita dal giovane, con eccezione
della sola indennità di disoccupazione ordinaria, fermo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 3.
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