| 1. L'attività di controllo, tutela e prevenzione di cui
alla presente legge è svolta dall'ANPA. Si applica l'articolo
2- bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61.
2. L'Ispettorato centrale per la difesa del mare, istituito
ai sensi dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n.
979, è soppresso.
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