| 1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un apposito fondo alimentato dalle risorse
di cui al comma 2, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari utilizzabili per il finanziamento delle iniziative
previste dalla presente legge, previa richiesta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i contributi
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al predetto fondo.
2 All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, valutato in lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996, si provvede per ciascun anno mediante
riduzione, per lire 1.980 miliardi, dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, e mediante riduzione, per lire 1.020
miliardi, degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4001, 4005,
4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero
della difesa per l'anno 1994, e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi.
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3. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni
interessate gli stanziamenti di cui al presente articolo,
tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile registrato
a livello regionale.
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