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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15424
DDL1319-0002
Progetto di legge Camera n. 1319 - testo presentato - (DDL12-1319)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1319. TESTIPDL
...C1319.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1319 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Dentro al complesso problema del
  "servizio giustizia", c'è un motivo d'intralcio al corretto
  esercizio della funzione giudiziaria, sul quale non si è mai a
  sufficienza soffermata l'attenzione del legislatore e degli
  studiosi e sul quale, conseguentemente, l'opinione pubblica
  non è mai stata posta nelle condizioni, se non di esprimere il
  suo giudizio ed il suo orientamento, almeno di conoscere i
  termini anche semplificati della questione.
    Si tratta del ruolo, formale e materiale, dei "capi degli
  uffici giudiziari".  Devono, essi, avere e svolgere funzioni di
  amministrazione dell'ufficio o devono assumere su
  di sé la "funzione giudiziaria" propria dell'ufficio?  I
  magistrati addetti all'ufficio sono meri "strumenti"
  dell'attività del capo dell'ufficio o agiscono per
  attribuzioni loro proprie, derivanti direttamente dalla
  legge?
    I magistrati "associati", in realtà, più volte hanno
  rivendicato e ribadito la necessità di un assetto
  istituzionale della funzione giudiziaria il più aderente
  possibile al dettato costituzionale (il "giudice" è soggetto
  soltanto alla legge, egli è indipendente nell'esercizio della
  sua funzione; articolo 104 della Costituzione).  E tuttavia, su
  questo terreno non si è finora tentato nulla di concreto.
  L'attenzione è stata posta
 
                               Pag. 2
 
  solo sul rapporto "capi-magistrati addetti all'ufficio",
  sui poteri di assegnazione degli affari da parte dei "capi",
  sul loro potere di revoca della "delega" al magistrato
  "addetto" all'ufficio, sul potere del "capo dell'ufficio" di
  "ingerirsi" nel merito dell'affare delegato e così via.
    Su questi punti bisogna dire che la lunga marcia dei
  magistrati nel loro affrancamento da forme oppressive di
  condizionamento "interno" è stata faticosissima e tuttavia non
  povera di risultati.
    La storia e la cronaca giudiziaria testimoniano di una
  serie infinita di "assegnazioni" di affari giudiziari "per
  linee politiche" di affinità tra magistrato delegato e capo
  dell'ufficio, di "avocazioni" di affari più che sospette di
  intento discriminatorio tra magistrati; per non parlare dei
  non pochi casi di capi di ufficio direttamente "guidati"
  dall'esterno per collegamenti brutalmente politici o, peggio,
  per patti affaristici o addirittura criminali.
    Oggi è certo che il "potere" del capo dell'ufficio si è
  svuotato dei contenuti "totalitari" che aveva fino a solo
  alcuni anni fa: in molti uffici giudiziari sono stati
  fortunatamente introdotti metodi di "assegnazione automatica"
  degli affari, è ormai un dato acquisito la "ricorribilità" del
  provvedimento di revoca della delega e così via.
    Insomma, l'autonomia e l'indipendenza (anche "interne") del
  singolo magistrato, almeno sul piano materiale, si sono andate
  sviluppando a vista d'occhio.
    E tuttavia, il problema non può essere portato a soluzione
  se non si aggredisce il suo nodo più intricato e resistente:
  la funzione "in sé" dei "capi degli uffici" i quali,
  formalmente e praticamente, mantengono il ruolo egemone nella
  gestione del lavoro giudiziario e, da sempre ma specialmente
  negli ultimi anni, si pongono come artefici della "linea
  giudiziaria" dell'ufficio.
    Non solo.  Lo  status  di capo di un ufficio giudiziario
  è, nella forma e soprattutto nella sostanza, una tappa formale
  della "carriera" del magistrato, a dispetto del dettato
  costituzionale (articolo 107: "i magistrati si distinguono fra
  loro soltanto per diversità di funzioni").
    Ne è derivata la costituzione di veri "centri di potere"
  nelle mani di poche persone, a loro volta facilmente
  riconducibili ad "unità controllabile" da parte di poteri
  "esterni" all'ordine giudiziario.
    Ne è derivata la "corsa", spesso avvilente, di molti
  magistrati a vedersi riconoscere dal Consiglio superiore della
  magistratura meriti a volte a dir poco stravaganti per vedersi
  "preferire" ai "concorrenti".  Con quanto di devastante una
  "gara" siffatta porta con sé in termini di indipendenza e di
  autonomia del singolo magistrato e, in definitiva, dell'intera
  magistratura, è facile capire.
    Ne è derivata la frustrazione di gran parte dei magistrati,
  consapevoli di non avere "titoli" spendibili nel mercato
  dell'assegnazione degli incarichi direttivi.  Con l'aggravante
  che, il più delle volte, è proprio tra i magistrati meno
  "dotati" di referenze esterne che si annida il meglio della
  magistratura.
    Ne è derivata l'inutilizzazione di capacità, di
  professionalità e di "doti" propriamente morali diffuse negli
  uffici giudiziari.
    Ne è derivata la generale convinzione, dentro ma
  soprattutto fuori della magistratura, che l'attribuzione di
  una "funzione direttiva" sia una "promozione" e non
  l'articolazione interna dei magistrati solo "per funzioni".
    Ne è derivata la separazione, di quanti siano approdati
  alla direzione di un ufficio, dall'attività concreta di
  giustizia.  Donde, l'affinamento "diplomatico-politico" dei
  "capi" ed il loro impoverimento propriamente professionale.
    Ed ancora: la rinuncia ad utilizzare intelligenze, capacità
  e creatività propriamente organizzative di magistrati più
  giovani e motivati.
    Bisogna, dunque, che sia stabilita per legge la
  temporaneità degli incarichi direttivi.
    La materia non è specificamente disciplinata
  nell'ordinamento giudiziario né altrove.  E' perciò sufficiente
  l'introduzione nell'ordinamento giudiziario (regio decreto 30
  gennaio 1941, n. 12) dell'articolo 195 bis  così come
  formulato nella presente proposta di legge.
 
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    Vi si stabiliscono tre princìpi, il secondo e il terzo dei
  quali conseguenti - per motivi logici e pratici - al primo:
      1) le funzioni direttive (e quindi con riferimento a
  qualsiasi ufficio giudiziario: dalla pretura al tribunale alla
  Corte d'appello alla Corte di cassazione; e così, dalla
  procura della Repubblica presso la pretura a quella presso il
  tribunale a quella presso la Corte d'appello e la Cassazione;
  ma anche i presidenti delle sezioni del tribunale, della Corte
  d'appello e della Cassazione) possono essere esercitate per
  non più di quattro anni;
      2) cessato l'incarico, il magistrato che lo ha ricoperto
  è destinato ad altra sede disponibile;
      3) l'incarico direttivo non è rinnovabile se non dopo il
  decorso di quattro anni dalla sua cessazione.
    Si è ritenuto che la durata di quattro anni sia sufficiente
  ed equilibrata per conciliare le ragioni stesse che sono a
  fondamento della proposta di legge con l'esigenza di
  assicurare efficacia e adeguata stabilità nella organizzazione
  e direzione dell'ufficio.
    Si è ritenuto anche di prevedere che il magistrato
  "cessato" dall'incarico sia destinato ad altra sede tra quelle
  disponibili; naturalmente, a sua domanda per quanto attiene
  alla scelta della sede.
    Non si tratta, va precisato, di una "ferita" alla
  guarentigia dell'"inamovibilità" (articolo 107 della
  Costituzione), dal momento che tutto l'impianto logico e
  giuridico della proposta di legge fonda la sua ragione
  d'essere e la sua stessa praticabilità sulla scelta volontaria
  del magistrato di concorrere alla "copertura" di un posto
  direttivo nella consapevolezza della sua temporaneità e della
  sua non immediata rinnovabilità.
    E, d'altra parte, lo scopo della proposta di legge è
  esattamente quello di stare al passo con la ormai radicata
  consapevolezza dei magistrati, singoli ed associati, della
  necessità di una vera "rivoluzione culturale" capace di
  sciogliere incrostazioni mentali e "interessate" nella
  gestione del potere giudiziario nel quadro di un ordinamento
  finalmente ricondotto ai princìpi costituzionali.
    Si è voluto, però, correggere l'automatismo nella
  "destinazione" ad altra sede prevedendo che al magistrato
  "cessato dalla funzione direttiva" sia data precedenza su
  eventuali "concorrenti" ad occupare la sede da lui scelta.
    Il punto è di particolare importanza: si tratta, cioè, di
  non scoraggiare ed anzi di incoraggiare la disponibilità dei
  magistrati a concorrere - con disinteresse ma senza
  ingiustificabili penalizzazioni - alla ristrutturazione
  democratica ed efficiente dell'attività giudiziaria.
    A questo proposito, va anche sottolineato che non si è
  voluto, per così dire, liberalizzare l'accesso ai così detti
  posti direttivi; esito che, per la verità, avrebbe una sua
  coerenza logico-ordinamentale; non lo si è fatto per
  assicurare, almeno nella fase di transizione dall'attuale
  sistema burocratico-clientelare al nuovo (ispirato ai princìpi
  di democrazia e di efficienza), la necessaria esperienza negli
  aspiranti "capi d'ufficio" e per non vanificare di un colpo
  sistemi giuridici, organizzativi ed anche profondi
  convincimenti individuali ed atteggiamenti psicologici di
  quanti vedono pur sempre nel riconoscimento dell'idoneità alla
  direzione di un ufficio giudiziario una sorta di
  gratificazione anche personale.
    La proposta di legge, dunque, lascia intatta l'attuale
  disciplina della cosiddetta progressione in carriera dei
  magistrati; intatti restano requisiti e condizioni per
  accedere ad un posto direttivo; intatte le procedure da
  seguire, intatta la "competenza" a valutare e a decidere.
    L'innovazione sta nella temporaneità dell'incarico.
    La necessità di un penetrante intervento legislativo in
  materia di incarichi direttivi è ancora più evidente se si
  considerano le persistenti incertezze e contraddizioni nella
  definizione del ruolo e dei compiti dei capi d'ufficio.
    Queste contraddizioni sono davvero singolari e per qualche
  verso inspiegabili se si confrontano - sul punto - il "nuovo"
 
                               Pag. 4
 
  codice di procedura penale (per quel che ne resta dopo
  un'infinità di rimaneggiamenti ai quali esso è stato
  sottoposto nei suoi pochi anni di vita) e l'ordinamento
  giudiziario, nonostante alcuni flebili e incerti tentativi
  legislativi di adeguamento del secondo al primo.
    Per semplificare.
    L'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto
  30 gennaio 1941, n. 12), nella versione introdotta
  dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
  22 settembre 1988, n. 449 (il quale aveva paradossalmente
  proprio lo scopo di "adeguare" l'ordinamento giudiziario al
  "nuovo" processo penale), continua ad affermare che "le
  funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal
  procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione,
  dai procuratori generali presso le corti di appello, dai
  procuratori della Repubblica presso i tribunali per i
  minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali
  ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture
  circondariali".
    Non solo: al suo terzo comma, lo stesso articolo stabilisce
  ruvidamente che "i titolari degli uffici del pubblico
  ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano
  l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite
  al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle
  altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti
  all'ufficio".
    Con la graziosa "concessione" di cui al successivo quarto
  comma dove si "riconosce" che "nel corso delle udienze penali,
  il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico
  ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei
  casi previsti dal codice di procedura penale".
    Si coglie - qui - a piene mani la conferma di una
  concezione burocratica e semplificata delle funzioni del
  pubblico ministero (attribuite al capo dell'ufficio e non ai
  magistrati dell'ufficio mantenuti nel ruolo di meri
  "delegati").
    La "piena autonomia" riconosciuta al "magistrato designato"
  in udienza, in sé singolare nel sistema complessivo, conferma
  tuttavia la stuttura monocratica dell'ufficio.
    Una conseguenza a dir poco perversa alla quale il sistema
  conduce è visibile nel quinto comma dello stesso articolo 70
  dell'ordinamento giudiziario dove si stabilisce addirittura, e
  si certifica, l'estraneità del magistrato dell'ufficio di
  procura alla funzione stessa di pubblico ministero: "ogni
  magistrato addetto a una procura della Repubblica che, fuori
  dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza
  di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o
  di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al
  titolare dell'ufficio.  Questi, quando non sussistono i
  presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende
  procedere personalmente, provvede a designare per la
  trattazione uno o più magistrati dell'ufficio".
    Qui, il coacervo di contraddizione si fa inestricabile:
  addirittura, il magistrato "designato per la trattazione"
  dell'"affare giudiziario" viene letteralmente espropriato
  anche della valutazione intorno alla "sussistenza dei
  presupposti per la richiesta di archiviazione", attribuita in
  via esclusiva al capo dell'ufficio.
    Il "magistrato delegato" "deve procedere" alle indagini
  anche se per avventura egli non ravvisi nel fatto temi utili
  per la sola attività investigativa; egli è mero strumento
  dell'attività del capo dell'ufficio, delle sue valutazioni e
  determinazioni.
    Non solo.  Il magistrato che aquisisca la conoscenza diretta
  di "fatti che possono determinare l'inizio dell'azione penale
  o di indagini preliminari" li segnala (addirittura "può"; meno
  di quel che deve fare un agente di polizia giudiziaria!) al
  "titolare dell'ufficio", al quale solo spetta il potere di
  decidere se su quei fatti va subito richiesta l'archiviazione
  o se, invece, su quei fatti vanno sviluppate indagini.
    Con l'aggravante che le eventuali indagini sui fatti
  conosciuti e segnalati da un magistrato dell'ufficio, "fuori
  dall'esercizio delle sue funzioni", possono essere delegate ad
  altro magistrato dello stesso ufficio.
    Insomma, ancora, e pervicace, la struttura monocratica
  dell'ufficio; nessuna autonomia per il singolo magistrato
  addetto all'ufficio.
 
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    E' del tutto evidente che questa concezione dell'ufficio
  giudiziario è, per "stare" all'indagine e al processo penale,
  radicalmente in contrasto con lo spirito del "nuovo" codice di
  procedura penale, dove la "personalizzazione" delle funzioni
  del pubblico ministero è un valore dichiarato apertamente e
  senza incertezze.
    In questa relazione, non è necessario esemplificare oltre.
  Il punto è: i "poteri" del capo dell'ufficio (il "titolare",
  come dice l'ordinamento giudiziario vanamente aggiornato e
  adeguato al "nuovo" codice di procedura penale), ancora così
  pregnanti nella gestione stessa degli affari giudiziari, sono
  compatibili con la durata concettualmente senza limite
  dell'incarico?
  Non è, questa situazione, una delle cause (e non la
  meno importante) della strutturazione di veri centri di poteri
  nei palazzi di giustizia e sui territori?
    Non sono rari i casi di procuratori della Repubblica "in
  carica" (e nello stesso luogo) anche da un ventennio.  Cosa
  che, all'evidenza, si commenta da sé.
    La lunga marcia della magistratura e del Paese intorno alla
  democratizzazione dell'istituzione giudiziaria ed alla sua
  efficienza merita di conseguire un risultato concreto e
  visibile, parziale quanto si vuole; punto di partenza,
  comunque, verso ulteriori tappe nel processo di affrancamento
  dell'ordine giudiziario da ogni condizionamento formale o
  anche solo materiale.
 
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