| 1. Dopo l'articolo 195 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito
il seguente:
"Art. 195- bis - (Temporaneità degli incarichi
direttivi) - 1. I magistrati che hanno svolto funzioni
direttive, al termine dell'incarico, sono destinati ad altra
sede disponibile a loro domanda e con preferenza su eventuali
concorrenti alla stessa sede ed alla stessa funzione. Essi non
potranno ricevere nuovi incarichi direttivi prima che siano
trascorsi quattro anni dalla cessazione di quello
precedente".
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