| (Individuazione dei beni).
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali emana, con
proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente
legge, con il quale determina i criteri e le modalità per
l'individuazione e la gestione dei beni da affidare in
concessione.
2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali
individua, ogni anno, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, i beni di interesse artistico e
archeologico che possono essere affidati in concessione.
3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali determina
il canone della concessione, che ha durata decennale e può
essere rinnovata.
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