| (Obblighi).
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono obbligati a
sostenere le spese per le eventuali opere di restauro e
manutenzione dei beni concessi secondo le modalità previste
dal regolamento emanato con il decreto di cui all'articolo
2.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono portare in
deduzione le spese sostenute per le opere di cui al comma 1,
ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a versare
una cauzione il cui importo non può essere inferiore al doppio
del canone annuo.
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