| (Soggetti interessati).
1. Al fine di porre l'esperienza e le qualità umane degli
anziani al servizio della comunità, nonché di prevenirne
l'emarginazione sociale e salvaguardarne la salute
psicofisica, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni, le unità sanitarie locali, le comunità
montane, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB), le organizzazioni di volontariato, le cooperative di
solidarietà sociale, le fondazioni, nonché le associazioni
senza fine di lucro operanti nel campo sociale, culturale,
sportivo, ricreativo e del tempo libero possono impiegare le
persone anziane in attività lavorative socialmente utili.
2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente
legge, quelle che hanno compiuto l'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia.
3. Sono altresì considerati persone anziane i lavoratori
ammessi al pensionamento anticipato sulla base di norme
concernenti la riorganizzazione industriale o le provvidenze
per settori in crisi.
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