| (Modalità).
1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 1
avviene mediante contratto di diritto privato. Le prestazioni
rese non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Il contratto di cui al comma 1 stabilisce le modalità
atte a garantire il risultato richiesto dal committente. Nel
contratto devono essere contenuti gli elementi qualificanti
delle finalità socialmente utili.
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La eventuale remunerazione deve essere rapportata
all'ampiezza delle prestazioni richieste.
3. L'anziano che, ai sensi della presente legge, viene
utilizzato in lavori socialmente utili può recedere
motivatamente dal contratto.
4. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività rese
a norma della presente legge devono stipulare a favore degli
anziani una polizza assicurativa contro il rischio di
infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento della
prestazione.
5. E' fatto divieto di adibire anziani ad attività
pericolose o comunque rischiose per la loro incolumità
fisica.
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