| (Ambito operativo).
1. I lavori socialmente utili sono espletati, di norma,
nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti
caratteristiche:
a) iniziative di carattere culturale e insegnamento
nei corsi professionali, nonché insegnamento, nelle scuole di
ogni ordine e grado, della storia orale, della cultura, delle
tradizioni e del folklore locale, nonché per la prevenzione
del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
b) sorveglianza presso le scuole durante il
movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche
scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili,
sorveglianza sugli scuolabus;
c) compiti di piccola manutenzione del verde
pubblico e di abbellimento delle città;
d) animazione, custodia e vigilanza, in
particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di
ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi,
aree sportive attrezzate, frequentate da giovani;
e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad
edifici pubblici;
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f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le
tradizioni di artigianato locale;
g) gestione e animazione di centri sociali,
sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza
degli stessi;
h) assistenza a minori o ad anziani, a portatori di
handicap e ad altre categorie a rischio di
emarginazione, in ausilio al personale dei servizi
socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali
e nelle carceri, in special modo in quelle minorili;
i) interventi di carattere ecologico, stagionali o
straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone
boschive;
l) specifici compiti ausiliari di vigilanza
urbana;
m) campagne e progetti di solidarietà promosse dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è
aggiornato e modificato con decreto del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
3. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non
possono avere durata superiore ad un anno e sono
rinnovabili.
4. I lavori di cui al comma 1 non devono essere in
contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione
giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie
protette.
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