Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15437
DDL1321-0005
Progetto di legge Camera n. 1321 - testo presentato - (DDL12-1321)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C1321. TESTIPDL
...C1321.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1321 ZZ12 ZZPD ZZPR
                     (Ambito operativo).
    1.  I lavori socialmente utili sono espletati, di norma,
  nelle attività e negli ambiti aventi le seguenti
  caratteristiche:
        a)  iniziative di carattere culturale e insegnamento
  nei corsi professionali, nonché insegnamento, nelle scuole di
  ogni ordine e grado, della storia orale, della cultura, delle
  tradizioni e del folklore locale, nonché per la prevenzione
  del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
        b)  sorveglianza presso le scuole durante il
  movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche
  scolastiche, durante mostre e manifestazioni giovanili,
  sorveglianza sugli  scuolabus;
        c)  compiti di piccola manutenzione del verde
  pubblico e di abbellimento delle città;
        d)  animazione, custodia e vigilanza, in
  particolare, di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di
  ritrovo o di quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi,
  aree sportive attrezzate, frequentate da giovani;
      e)  conduzione di appezzamenti di terreno annessi ad
  edifici pubblici;
 
                               Pag. 5
 
        f)  iniziative volte a far conoscere e perpetuare le
  tradizioni di artigianato locale;
        g)  gestione e animazione di centri sociali,
  sportivi, ricreativi e culturali, nonché custodia e vigilanza
  degli stessi;
        h)  assistenza a minori o ad anziani, a portatori di
  handicap  e ad altre categorie a rischio di
  emarginazione, in ausilio al personale dei servizi
  socio-sanitari; assistenza culturale e sociale negli ospedali
  e nelle carceri, in special modo in quelle minorili;
        i)  interventi di carattere ecologico, stagionali o
  straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone
  boschive;
        l)  specifici compiti ausiliari di vigilanza
  urbana;
        m)  campagne e progetti di solidarietà promosse dai
  soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
    2.  L'elenco delle prestazioni di cui al comma 1 è
  aggiornato e modificato con decreto del Ministro per la
  famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale.
    3.  I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 2 non
  possono avere durata superiore ad un anno e sono
  rinnovabili.
    4.  I lavori di cui al comma 1 non devono essere in
  contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione
  giovanile o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie
  protette.
 
DATA=940927 FASCID=DDL12-1321 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=1321 TOTPAG=0006 TOTDOC=0008 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=016 PAGFIN=0005 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=132100 00 FASCIDC=12DDL1321 SORTNAV=0132100 000 00000 ZZDDLC1321 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati