| (Aspetti economici).
1. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane
impiegate nelle attività di cui alla presente legge sono
sempre cumulabili con la pensione, non concorrono alla
determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni
previdenziali e assistenziali dirette o dell'eventuale
coniuge, né ai fini del diritto dell'assegno per il nucleo
familiare o alle maggiorazioni di famiglia, e di ogni altra
prestazione sociale e sanitaria.
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