| 1. La consulta per la difesa del mare, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9
novembre 1979, è soppressa.
2. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo
1- bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61, i compiti della consulta per la difesa del mare, soppresa
ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al
comitato scientifico previsto dall'articolo 11, comma 1, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero, qualora necessario, ad
altro comitato tecnico-scientifico istituito dal Ministro
dell'ambiente ai sensi del comma 7 del citato articolo 11
della legge n. 349 del 1986.
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