| 1. Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e
del benessere psicoaffettivo del bambino, per tutelare e
facilitare la continuità del rapporto con i genitori e
consentire a questi ultimi il concreto esercizio dei compiti
loro attribuiti dall'articolo 30 della Costituzione e
dall'articolo 147 del codice civile, i presìdi sanitari
pubblici e privati devono prevedere modalità organizzative
atte a permettere ad uno dei genitori o ad altra persona
affettivamente legata al bambino:
a) la possibilità di permanenza continua nei
reparti di degenza, qualora il
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ricoverato appartenga alla fascia di età della prima
infanzia, oppure stia per essere o sia stato sottoposto ad
intervento chirurgico, ovvero sia handicappato;
b) l'accesso nelle ore diurne, nel caso che il
bambino ricoverato abbia superato la fascia di età della prima
infanzia;
c) la facoltà di assistere il bambino durante le
visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei
prelievi per esami di laboratorio, durante le indagini
diagnostiche e le medicazioni, nonché durante le fasi di
preparazione preventive e quelle di risveglio successive agli
interventi operatori e, con le particolari precauzioni dovute
alla gravità dei casi, nei reparti di terapia intensiva e di
rianimazione.
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