| 1. Coloro che, ai sensi degli articoli 3 e 4, assistano il
bambino spedalizzato, debbono rispettare tutte le misure
igieniche e
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di profilassi attuate per una adeguata protezione dei degenti
e dei visitatori e le norme di comportamento stabilite per
garantire un corretto svolgimento dell'attività
assistenziale.
2. La direzione sanitaria può emanare, esclusivamente per
motivi igienico-sanitari, disposizioni limitative delle
presenze esterne in ospedale, in particolari reparti o zone di
essi o per singoli casi.
3. Disposizioni analoghe a quelle di cui al comma 2 possono
essere emanate nelle ipotesi di comprovata inosservanza delle
norme di cui al comma 1.
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