| 1. I presìdi ospedalieri pubblici e privati devono curare,
anche attraverso la predisposizione di idonei sussidi
informativi e, in particolare, di filmati, diapositive o
opuscoli di accoglienza, che i bambini ricoverati abbiano,
all'atto dell'ingresso nel luogo di cura, tutte le
informazioni utili per far loro vivere in modo non traumatico
la degenza ospedaliera.
2. Le informazioni di cui al comma 1 debbono riguardare, in
particolare, l'organizzazione della vita e della struttura
ospedaliera, le figure professionali che in essa operano,
nonché i tipi di indagini, le attrezzature e gli strumenti
normalmente usati.
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