| 1. Per ogni giorno di custodia di ciascuna arma con le
relative munizioni, depositate presso una qualunque stazione
delle Forze dell'ordine ai sensi dell'articolo 1, è richiesto
il pagamento di una quota fissata in lire 20.000 al giorno,
fino a 3 giorni, ed in lire 5.000 al giorno, per i giorni
eccedenti.
2. La quota di lire 20.000 è da considerarsi valida anche
per custodie inferiori alle 24 ore.
3. I proventi derivanti dall'applicazione del presente
articolo devono essere accreditati, tramite versamenti
trimestrali effettuati dalle stessi stazioni delle Forze
dell'ordine, al Ministero dell'interno.
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