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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15465
DDL1325-0002
Progetto di legge Camera n. 1325 - testo presentato - (DDL12-1325)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1325. TESTIPDL
...C1325.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1325 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Come noto, le professioni
  intellettuali sono andate, negli ultimi decenni, notevolmente
  evolvendosi, assumendo all'interno della comunità civile un
  ruolo più incisivo e parzialmente distinto da quello
  originario.
    In particolare, poi, la professione d'ingegnere,
  estremamente ancorata allo sviluppo tecnico-scientifico, ha
  assunto una fisionomia nuova che non trova più riscontro nella
  relativa disciplina recata dalla vigente normativa
  professionale ed in particolare dal regolamento approvato con
  regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
    Consapevole delle indicate esigenze, il Consiglio nazionale
  degli ingegneri ha elaborato uno specifico testo che si
  innesta in un quadro normativo che già ha subìto importanti
  modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante
  modificazioni all'ordinamento didattico universitario
  relativamente ai corsi di laurea della facoltà d'ingegneria,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 186 del 10 agosto
  1989, che ha recepito precise istanze del mondo culturale e
  professionale, nonché esigenze del mercato produttivo.
    Il citato decreto, infatti, ha provveduto ad articolare il
  corso di studi (diploma di laurea in ingegneria) in tre
  settori corrispondenti ad aree scientifiche e culturali
  omogenee e distinti per ambiti professionali.  Ciò sia per
  ottenere la unità formativa e scientifica di base sia per
  accentuare le differenze formative professionali, così come
  imposto dall'odierno assetto conoscitivo che richiede una
  rigorosa specializzazione, anche se per grandi aree.
    Conseguentemente, la presente proposta di legge tiene conto
  della improcrastinabile necessità di adeguare l'esercizio
  della
 
                               Pag. 2
 
  professione al mutato quadro formativo istituzionale.
    L'innovazione che si propone di introdurre è certamente
  destinata a rendere la professione d'ingegnere aderente alla
  mutata fisionomia che essa ha oggi assunto nel Paese e
  coerente con il nuovo assetto didattico del corso di laurea di
  ingegneria.  Essa appare proprio perciò destinata a cambiare
  radicalmente la disciplina della professione, ispirandosi al
  principio affatto nuovo della necessaria distinzione degli
  ambiti professionali.  Tale distinzione, implicando ovviamente
  sbocchi professionali legati a ciascuno dei settori
  individuati e presupponendo lo specifico esame abilitante per
  ciascun settore, appare radicalmente opposto a quello della
  unicità dell'esercizio della professione e del titolo
  abilitante all'esercizio stesso, che caratterizza attualmente
  la disciplina in vigore.
    Occorre precisare, inoltre, che la prospettata
  settorializzazione degli sbocchi professionali meglio si
  conforma alla normativa comunitaria sulle professioni liberali
  che compara formazioni culturali e, quindi, titoli di studio,
  dai quali scaturiscono ambiti professionali particolarmente
  delimitati  ratione materiae,  come quelli per lo più
  vigenti nei paesi europei.
    La presente proposta di legge, dunque, mira ad uniformare
  il sistema formativo vero e proprio (laurea ed abilitazione)
  all'esercizio della professione, modificando, innanzitutto, la
  struttura dell'albo professionale.  L'innovazione fondamentale
  consiste,
  infatti, nell'articolazione dell'albo in tre settori:
  civile, industriale e dell'informazione.  Conseguentemente,
  sarà anche necessario riformare, nella medesima direzione,
  l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, onde
  garantire il collegamento fra corso di studi ed esercizio
  della professione.
    Per adeguare la formazione professionale al sistema
  europeo, è parso indispensabile introdurre l'obbligo del
  tirocinio da svolgere propedeuticamente all'esame di
  abilitazione e, quindi, all'albo professionale.
    Inoltre, intervenendo sul delicato problema degli ingegneri
  dipendenti, si è voluto riaffermare l'obbligo della iscrizione
  all'albo professionale da parte di chiunque eserciti la
  professione di ingegnere, sia in forma autonoma sia in forma
  subordinata.
    Si è provveduto, poi, a definire con chiarezza le
  competenze professionali afferenti ciascun settore in cui
  verrà suddiviso l'albo professionale, recando a tal fine
  un'integrazione all'articolo 51 del vigente regolamento.
    Onde garantire una soluzione di continuità fra il nuovo ed
  il vecchio ordinamento, con l'articolo 74- bis  sono fatte
  salve le posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali
  risultano già iscritti all'albo professionale, nonché di
  coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in
  ingegneria ed abbiano sostenuto l'esame di Stato secondo le
  disposizioni precedentemente in vigore.
 
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