| Onorevoli Colleghi! -- Come noto, le professioni
intellettuali sono andate, negli ultimi decenni, notevolmente
evolvendosi, assumendo all'interno della comunità civile un
ruolo più incisivo e parzialmente distinto da quello
originario.
In particolare, poi, la professione d'ingegnere,
estremamente ancorata allo sviluppo tecnico-scientifico, ha
assunto una fisionomia nuova che non trova più riscontro nella
relativa disciplina recata dalla vigente normativa
professionale ed in particolare dal regolamento approvato con
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
Consapevole delle indicate esigenze, il Consiglio nazionale
degli ingegneri ha elaborato uno specifico testo che si
innesta in un quadro normativo che già ha subìto importanti
modifiche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, recante
modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facoltà d'ingegneria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto
1989, che ha recepito precise istanze del mondo culturale e
professionale, nonché esigenze del mercato produttivo.
Il citato decreto, infatti, ha provveduto ad articolare il
corso di studi (diploma di laurea in ingegneria) in tre
settori corrispondenti ad aree scientifiche e culturali
omogenee e distinti per ambiti professionali. Ciò sia per
ottenere la unità formativa e scientifica di base sia per
accentuare le differenze formative professionali, così come
imposto dall'odierno assetto conoscitivo che richiede una
rigorosa specializzazione, anche se per grandi aree.
Conseguentemente, la presente proposta di legge tiene conto
della improcrastinabile necessità di adeguare l'esercizio
della
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professione al mutato quadro formativo istituzionale.
L'innovazione che si propone di introdurre è certamente
destinata a rendere la professione d'ingegnere aderente alla
mutata fisionomia che essa ha oggi assunto nel Paese e
coerente con il nuovo assetto didattico del corso di laurea di
ingegneria. Essa appare proprio perciò destinata a cambiare
radicalmente la disciplina della professione, ispirandosi al
principio affatto nuovo della necessaria distinzione degli
ambiti professionali. Tale distinzione, implicando ovviamente
sbocchi professionali legati a ciascuno dei settori
individuati e presupponendo lo specifico esame abilitante per
ciascun settore, appare radicalmente opposto a quello della
unicità dell'esercizio della professione e del titolo
abilitante all'esercizio stesso, che caratterizza attualmente
la disciplina in vigore.
Occorre precisare, inoltre, che la prospettata
settorializzazione degli sbocchi professionali meglio si
conforma alla normativa comunitaria sulle professioni liberali
che compara formazioni culturali e, quindi, titoli di studio,
dai quali scaturiscono ambiti professionali particolarmente
delimitati ratione materiae, come quelli per lo più
vigenti nei paesi europei.
La presente proposta di legge, dunque, mira ad uniformare
il sistema formativo vero e proprio (laurea ed abilitazione)
all'esercizio della professione, modificando, innanzitutto, la
struttura dell'albo professionale. L'innovazione fondamentale
consiste,
infatti, nell'articolazione dell'albo in tre settori:
civile, industriale e dell'informazione. Conseguentemente,
sarà anche necessario riformare, nella medesima direzione,
l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, onde
garantire il collegamento fra corso di studi ed esercizio
della professione.
Per adeguare la formazione professionale al sistema
europeo, è parso indispensabile introdurre l'obbligo del
tirocinio da svolgere propedeuticamente all'esame di
abilitazione e, quindi, all'albo professionale.
Inoltre, intervenendo sul delicato problema degli ingegneri
dipendenti, si è voluto riaffermare l'obbligo della iscrizione
all'albo professionale da parte di chiunque eserciti la
professione di ingegnere, sia in forma autonoma sia in forma
subordinata.
Si è provveduto, poi, a definire con chiarezza le
competenze professionali afferenti ciascun settore in cui
verrà suddiviso l'albo professionale, recando a tal fine
un'integrazione all'articolo 51 del vigente regolamento.
Onde garantire una soluzione di continuità fra il nuovo ed
il vecchio ordinamento, con l'articolo 74- bis sono fatte
salve le posizioni giuridiche soggettive di coloro i quali
risultano già iscritti all'albo professionale, nonché di
coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in
ingegneria ed abbiano sostenuto l'esame di Stato secondo le
disposizioni precedentemente in vigore.
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