| 1. All'articolo 2 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in
ingegneria ed hanno sostenuto l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi degli
articoli 4 e 5, l'albo professionale è distinto in tre
settori:
a) settore civile;
b) settore industriale;
c) settore dell'informazione.
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