| 1. All'articolo 4 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Per sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della
professione di ingegnere in uno qualsiasi dei settori di cui
all'articolo 2, occorre avere svolto un periodo di tirocinio,
della durata di almeno un anno, presso un ingegnere iscritto
all'albo professionale ovvero presso enti pubblici o privati
che espletino attività ingegneristica nel settore
prescelto.
Le modalità di iscrizione all'albo professionale dei
praticanti e le modalità di svolgimento del tirocinio nonché
la tenuta dei relativi registri da parte degli ordini
provinciali degli ingegneri sono disciplinate con direttive
emanate dal Consiglio nazionale degli ingegneri".
2. Le direttive di cui al quarto comma dell'articolo 4 del
regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537,
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come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono
essere emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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