| 1. All'articolo 5 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"L'esame di Stato per l'esercizio della professione di
ingegnere è articolato nel settore civile, industriale e
dell'informazione e dà accesso al corrispondente settore
dell'albo professionale.
I soggetti in possesso di abilitazione professionale in uno
dei settori di cui al terzo comma, possono chiedere tuttavia
l'iscrizione ad altro settore, previo svolgimento del periodo
di tirocinio, secondo le modalità stabilite all'articolo 4, e
previo superamento del relativo esame di Stato.
Per esercitare la professione di ingegnere, sia in forma
autonoma sia in forma dipendente, per tutte le attività di cui
agli articoli 51 e 51- bis, è obbligatoria l'iscrizione
all'albo professionale".
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