| 1. All'articolo 51 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Sono altresì di spettanza della professione di ingegnere
le attività di cui al primo comma per la produzione, i
servizi, la sicurezza del lavoro, degli impianti e delle
costruzioni; per la gestione, l'esercizio, la manutenzione ed
il controllo di mezzi, apparati, impianti, costruzioni,
sistemi, processi e prodotti.
Compete, altresì, alla professione di ingegnere il collaudo
dell'oggetto delle prestazioni definite nel presente
articolo".
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