| 1. Dopo l'articolo 51 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è inserito il seguente:
"Art. 51- bis. 1. Le attività professionali di
cui all'articolo 51, di spettanza degli iscritti ai settori
dell'albo professionale di cui all'articolo 2, terzo comma,
hanno per oggetto:
a) settore civile: edifici, urbanizzazioni ed
infrastrutture territoriali e di trasporto, sino alla
predisposizione degli impianti di servizio, assetto e risorse
territoriali ed ambientali, compresi suolo e sottosuolo;
b) settore industriale: macchine motrici,
operatrici e per la trasformazione dell'energia, compresi i
relativi organi di regolazione; impianti di produzione e
distribuzione primari e secondari di qualsiasi genere, sistemi
ed apparati di trasporto terrestre, marittimo, aereo e
spaziale;
c) settore dell'informazione: sistemi, apparati,
macchine e componenti, realizzati con tecnologie elettroniche
o di altro tipo, per la produzione, raccolta, archiviazione,
elaborazione, trasmissione, distribuzione, rappresentazione,
utilizzazione, gestione e controllo dell'informazione in tutte
le sue forme per i servizi informatici, di telecomunicazioni e
telerilevamento, per le misure, per l'automazione industriale
e di ufficio.
2. In ciascun settore di cui al comma 1, si intendono
compresi anche i provvedimenti applicabili nell'ambito
specifico ai fini del rispetto dell'ambiente".
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