| 1. All'articolo 52 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925,
Pag. 6
n. 2537, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le opere di cui al secondo comma sono, altresì, di
spettanza degli ingegneri che hanno conseguito il diploma di
laurea in ingegneria edile ed il diploma di laurea in
ingegneria civile, indirizzo edile".
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