| 1. Dopo l'articolo 74 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, è aggiunto il seguente:
"Art. 74- bis. 1. Per i professionisti che
risultano già iscritti all'albo professionale e per coloro che
abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria e
sostenuto l'esame di Stato secondo le disposizioni della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, nonché
del regolamento approvato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, 9 settembre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957, e
successive modificazioni, restano valide le competenze
professionali così come individuate agli articoli 51 e 52 del
presente regolamento. Gli stessi soggetti hanno tuttavia
facoltà di optare per l'iscrizione in uno solo dei settori
indicati all'articolo 2".
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