| Onorevoli Colleghi! -- Il recente adeguamento del
sistema universitario nazionale (con la sola laurea) a quello
europeo a più livelli e la conseguente istituzione del titolo
accademico intermedio a durata triennale anche nelle facoltà
di ingegneria impone un intervento del legislatore per
regolare il destino professionale di tali neodiplomati.
A tale regolamentazione si intende provvedere con la
presente proposta di legge.
Con l'articolo 1 è riconosciuta la nuova professione di
tecnico diplomato in ingegneria che può essere esercitata da
coloro che hanno conseguito il diploma universitario in
ingegneria di durata triennale e la successiva abilitazione
all'esercizio professionale superando un apposito esame di
Stato.
La definizione del contenuto della nuova professione è
demandata, dall'articolo 2, ad un decreto, da emanare entro
sei mesi, del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia.
Tre sono gli elementi fondamentali che devono
caratterizzare la nuova figura professionale.
Il primo è costituito dal profilo del diplomato di cui la
produzione, i servizi e le professioni hanno bisogno,
individuato in un tecnico di buona preparazione, qualificato
per affrontare i problemi tecnicoindustriali nell'immediato,
capace di recepire ed utilizzare l'innovazione.
Il secondo riguarda la formazione a supporto del profilo
tracciato. A questo scopo il diplomato deve possedere una
cultura fisico-matematica di buon livello,
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prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una
formazione ingegneristica a livello di settore ed una
preparazione professionale basata su una ragionevole
specializzazione.
Il terzo è essenzialmente didattico. Si riferisce al
conseguimento del diploma in tre anni effettivi ed alla
preparazione del diplomato per un suo inserimento quasi
immediato nel mondo del lavoro.
Impieghi tipici della professionalità del diplomato sono
ritenuti ad esempio: l'esercizio e la manutenzione nella
fabbrica, le attività tecniche di esercizio nelle aziende di
servizi, la progettazione esecutiva di prodotti e di processi,
l'installazione ed il collaudo di sistemi complessi, la
progettazione esecutiva di dettagli, la direzione di cantiere,
la valutazione di offerte, computi e stime, l'esercizio delle
attività di controllo ambientale e di qualità, le prove ed i
controlli di accettazione di materiali, l'esecuzione delle
verifiche tecniche, eccetera.
Il successo di tale prospettiva richiederà, ovviamente,
chiarezza e comprensione delle diversità sostanziali fra il
diploma universitario in ingegneria, la laurea in ingegneria
ed il diploma conseguito presso gli istituti tecnici.
Ingegneri e diplomati universitari avranno in comune
l'istituzione formativa superiore (facoltà di ingegneria)
nonché una fondamentale base legislativa comunitaria
rappresentata dalla direttiva generale sui titoli 89/48/CEE,
del Consiglio, del 21 dicembre 1988.
I diplomati universitari e quelli degli istituti tecnici
seguiranno invece percorsi formativi tra loro
incommensurabili; i secondi, poi, sono regolati dalla
direttiva sui titoli 92/51/CEE, del Consiglio, del 18 giugno
1992, relativa alla formazione di livello inferiore alla
precedente (in Italia quello della scuola secondaria).
Nell'articolo 3 è prescritto il carattere specificatamente
professionale che dovrà avere l'esame di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione professionale, che dovrà
essere preceduto da un tirocinio della durata di due anni.
L'articolo 4 istituisce, presso ogni ordine provinciale
degli ingegneri, un separato albo professionale, diviso in tre
settori, articolati in sezioni per i tecnici diplomati in
ingegneria che abbiano conseguito la relativa abilitazione
professionale, con le ulteriori specificazioni relative alla
incompatibilità con l'iscrizione ad altri albi professionali
ed alla facoltà di esercitare la professione in tutto il
territorio nazionale.
Ciò consentirebbe, altresì, l'inclusione in tali albi
specialistici dei diplomati in ingegneria appartenenti ai
Paesi comunitari dove i cicli brevi costituiscono la regola e
che, in ogni caso, non devono avere la possibilità di entrare
in un albo come quello degli ingegneri italiani, che è
certamente di misura troppo ampia per chi non sia passato
attraverso lunghi studi universitari.
Nell'articolo 5 sono definite le disposizioni per
assicurare la rappresentanza dei tecnici diplomati in seno ai
consigli nazionali degli ordini provinciali ed al consiglio
nazionale degli ingegneri.
L'articolo 6 estende ai tecnici diplomati in ingegneria le
norme vigenti per gli ingegneri in materia di deontologia
professionale e di giudizi disciplinari.
Seguono due norme transitorie (articoli 7 e 8) intese ad
assicurare da un lato la più sollecita integrazione della
composizione dei consigli degli ordini e del consiglio
nazionale e, dall'altro, l'espletamento urgente dell'esame di
Stato, essendo il conseguimento dell'abilitazione
professionale condizione assolutamente necessaria ed
indispensabile per l'iscrizione all'albo.
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