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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


15474
DDL1326-0002
Progetto di legge Camera n. 1326 - testo presentato - (DDL12-1326)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C1326. TESTIPDL
...C1326.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC1326 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il recente adeguamento del
  sistema universitario nazionale (con la sola laurea) a quello
  europeo a più livelli e la conseguente istituzione del titolo
  accademico intermedio a durata triennale anche nelle facoltà
  di ingegneria impone un intervento del legislatore per
  regolare il destino professionale di tali neodiplomati.
    A tale regolamentazione si intende provvedere con la
  presente proposta di legge.
    Con l'articolo 1 è riconosciuta la nuova professione di
  tecnico diplomato in ingegneria che può essere esercitata da
  coloro che hanno conseguito il diploma universitario in
  ingegneria di durata triennale e la successiva abilitazione
  all'esercizio professionale superando un apposito esame di
  Stato.
    La definizione del contenuto della nuova professione è
  demandata, dall'articolo 2, ad un decreto, da emanare entro
  sei mesi, del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di
  grazia e giustizia.
    Tre sono gli elementi fondamentali che devono
  caratterizzare la nuova figura professionale.
    Il primo è costituito dal profilo del diplomato di cui la
  produzione, i servizi e le professioni hanno bisogno,
  individuato in un tecnico di buona preparazione, qualificato
  per affrontare i problemi tecnicoindustriali nell'immediato,
  capace di recepire ed utilizzare l'innovazione.
    Il secondo riguarda la formazione a supporto del profilo
  tracciato.  A questo scopo il diplomato deve possedere una
  cultura fisico-matematica di buon livello,
 
                               Pag. 2
 
  prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una
  formazione ingegneristica a livello di settore ed una
  preparazione professionale basata su una ragionevole
  specializzazione.
    Il terzo è essenzialmente didattico.  Si riferisce al
  conseguimento del diploma in tre anni effettivi ed alla
  preparazione del diplomato per un suo inserimento quasi
  immediato nel mondo del lavoro.
    Impieghi tipici della professionalità del diplomato sono
  ritenuti ad esempio: l'esercizio e la manutenzione nella
  fabbrica, le attività tecniche di esercizio nelle aziende di
  servizi, la progettazione esecutiva di prodotti e di processi,
  l'installazione ed il collaudo di sistemi complessi, la
  progettazione esecutiva di dettagli, la direzione di cantiere,
  la valutazione di offerte, computi e stime, l'esercizio delle
  attività di controllo ambientale e di qualità, le prove ed i
  controlli di accettazione di materiali, l'esecuzione delle
  verifiche tecniche, eccetera.
    Il successo di tale prospettiva richiederà, ovviamente,
  chiarezza e comprensione delle diversità sostanziali fra il
  diploma universitario in ingegneria, la laurea in ingegneria
  ed il diploma conseguito presso gli istituti tecnici.
    Ingegneri e diplomati universitari avranno in comune
  l'istituzione formativa superiore (facoltà di ingegneria)
  nonché una fondamentale base legislativa comunitaria
  rappresentata dalla direttiva generale sui titoli 89/48/CEE,
  del Consiglio, del 21 dicembre 1988.
    I diplomati universitari e quelli degli istituti tecnici
  seguiranno invece percorsi formativi tra loro
  incommensurabili; i secondi, poi, sono regolati dalla
  direttiva sui titoli 92/51/CEE, del Consiglio, del 18 giugno
  1992, relativa alla formazione di livello inferiore alla
  precedente (in Italia quello della scuola secondaria).
    Nell'articolo 3 è prescritto il carattere specificatamente
  professionale che dovrà avere l'esame di Stato per il
  conseguimento dell'abilitazione professionale, che dovrà
  essere preceduto da un tirocinio della durata di due anni.
    L'articolo 4 istituisce, presso ogni ordine provinciale
  degli ingegneri, un separato albo professionale, diviso in tre
  settori, articolati in sezioni per i tecnici diplomati in
  ingegneria che abbiano conseguito la relativa abilitazione
  professionale, con le ulteriori specificazioni relative alla
  incompatibilità con l'iscrizione ad altri albi professionali
  ed alla facoltà di esercitare la professione in tutto il
  territorio nazionale.
    Ciò consentirebbe, altresì, l'inclusione in tali albi
  specialistici dei diplomati in ingegneria appartenenti ai
  Paesi comunitari dove i cicli brevi costituiscono la regola e
  che, in ogni caso, non devono avere la possibilità di entrare
  in un albo come quello degli ingegneri italiani, che è
  certamente di misura troppo ampia per chi non sia passato
  attraverso lunghi studi universitari.
    Nell'articolo 5 sono definite le disposizioni per
  assicurare la rappresentanza dei tecnici diplomati in seno ai
  consigli nazionali degli ordini provinciali ed al consiglio
  nazionale degli ingegneri.
    L'articolo 6 estende ai tecnici diplomati in ingegneria le
  norme vigenti per gli ingegneri in materia di deontologia
  professionale e di giudizi disciplinari.
    Seguono due norme transitorie (articoli 7 e 8) intese ad
  assicurare da un lato la più sollecita integrazione della
  composizione dei consigli degli ordini e del consiglio
  nazionale e, dall'altro, l'espletamento urgente dell'esame di
  Stato, essendo il conseguimento dell'abilitazione
  professionale condizione assolutamente necessaria ed
  indispensabile per l'iscrizione all'albo.
 
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