| 1. Formano oggetto della professione di tecnico diplomato
in ingegneria le attività che saranno specificate
distintamente per ciascuna sezione dell'albo di cui
all'articolo 4 con decreto, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
| |